Art. 1.

      1. All'articolo 2598 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «3-bis) vende nel proprio esercizio commerciale o pone sul mercato prodotti che risultano contraffatti, o che imitano in maniera evidente i prodotti di un concorrente, o che creano confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente».